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Chi controlla i concorsi pubblici? Alcuni chiarimenti

Orefice Giuseppe • 18 Ottobre 2022

chi-controlla-i-concorsi-pubbliciLe procedure concorsuali sono in continua evoluzione e i bandi emessi si susseguono: ma chi controlla che nei concorsi pubblici non ci siano irregolarità?


Dopo 28 anni, i concorsi pubblici si rinnovano: ecco tutte le novità al riguardo, dal portale di pubblicazione dei bandi alle soft skills.

Un decreto da poco approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, andrà a sostituire il Dpr 487 del 1994, punto di riferimento, fino ad oggi, per i concorsi pubblici.

Dalla digitalizzazione alla pubblicazione dei bandi, sono diverse le novità: maggiori informazioni sono disponibili in questo approfondimento.

Anche per alcuni punti nella normativa ci sono alcune novità, ma anche delle conferme: ad esempio per ciò che riguarda i “controllori”.

Chi controlla i concorsi pubblici?

In genere, a fini organizzativi, la gestione delle prove è affidata a società specializzate nella selezione e valutazione del personale in ambito pubblico che operano unitamente ai dipendente dell’ente di riferimento.

A volte i numeri importanti richiedono l’impiego di numerosi addetti e vigilanti che si occupano di verificare che il tutto si svolga nella massima regolarità.

Compito dei vigilanti

I vigilanti, durante le prove scritte, devono  osservare i seguenti compiti:

  • fare entrare e gradualmente assegnare i posti ai candidati
  • “girare” durante l’esame e controllare che tutto sia a posto
  • fare defluire i candidati gradualmente e con ordine al termine della sessione di esame.

Un concorsista che, durante la prova verifica che sono in corso delle irregolarità o anomalie, può segnalare il tutto agli addetti o ai vigilantes che hanno l’obbligo di prendere dei provvedimenti.

Il candidato che ha commesso le irregolarità può essere a quel punto allontanato ed escluso dalla procedura.

Funzioni delle commissioni esaminatrici chi-controlla-i-concorsi-pubblici

A controllare, invece non a livello logistico ma a livello di correttezza procedurale le prove d’esame ci sono le commissioni esaminatrici.

Allo stato attuale la disciplina è chiara, ma il nuovo decreto (come vedremo più avanti) introduce alcune novità rilevanti, che diventeranno ufficiali con la pubblicazione in G.U. del decreto.

La commissione esaminatrice svolge i seguenti compiti:

  • correggere gli elaborati scritti
  • svolgere gli esami orali
  • comunicare ai concorsisti, nella figura del Presidente, mediante microfono procedure,avvio delle prove e ora di consegna dell’elaborato.

Nomina delle commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici sono nominate:

  • secondo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorso unico
  • e con provvedimento dell’organo amministrativo competente negli altri casi.

I componenti delle commissioni esaminatrici

I componenti della commissione sono esperti nelle materie oggetto del concorso e sono scelti tra i funzionari delle amministrazioni, tra docenti ed estranei alle medesime.

Non possono farne parte, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, coloro che facciano parte dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata.

Quando le prove scritte hanno luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione. È inoltre possibile aggregare membri aggiuntivi per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.

Composizione specifica delle commissioni

Nello specifico:

  • la commissione è composta almeno da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie oggetto del concorso, e da un segretario con funzioni verbalizzanti.
  • Almeno un terzo dei posti di componente è riservato alle donne salvo comprovata impossibilità.
  • Possono essere nominati membri aggregati aggiunti: essi devono essere presenti alle sedute che coinvolgono le materie di loro pertinenza

Compito del presidente di commissione

Il Presidente di commissione deve promuovere un clima di serenità e collaborazione tra membri interni ed esterni e, soprattutto, garantire la correttezza delle procedure.

Ha un ruolo delicato e, come vale per tutti i membri della commissione, non deve avere un conflitto di interessi con la procedura in corso.

In genere, secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto.

Compito del segretario di commissione

Il segretario redige i verbali delle sedute della Commissione: è inoltre responsabile della custodia degli atti della procedura e provvede alle convocazioni ed alle comunicazioni, in conformita’ con le indicazioni impartite dal presidente.

Le novità introdotte del nuovo Decreto in materia di commissioni esaminatrici

Chiudiamo citando le novità introdotte con la nuova disciplina per quanto riguarda le commissioni.

Assieme a tutti i ruoli già citati, nel decreto da poco approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, ci sono alcune piccole ma importanti novità.

Secondo il testo nelle commissioni esaminatrici entreranno anche specialisti in psicologia e risorse umane. Inoltre:

  • anche nella composizione delle commissioni dovrà tenersi conto del principio di parità di genere
  • gli elenchi dei componenti saranno formati con pubblicazione di specifici avvisi sul portale InPa e selezionati mediante sorteggio tra coloro che hanno i requisiti richiesti.

Per queste novità, come anticipato, si attende comunque che il nuovo decreto sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diventi legge dello Stato.

 

Fonte: articolo di Giuseppe Orefice
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